Legge 28 MARZO 1968, n. 434

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO

  • Disposizioni generali

    Art. 1 - Titolo di perito agrario Art. 2 - Attività professionale Art. 3 - Limiti dell'attività professionale Art. 4 - Esercizio della libera professione - Elenco dei non esercenti Art. 5 - Obbligo del segreto professionale Art. 6 - Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia Art. 7 - Incarichi dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche

  • Collegi dei periti agrari

    Art. 8 - Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica Art. 9 - Composizione del consiglio del collegio Art.10 - Cariche del consiglio Art.11 - Attribuzioni del presidente Art.12 - Attribuzioni del consiglio Art.13 - Decadenza dalla carica di membro del consiglio Art.14 - Scioglimento del consiglio Art.15 - Collegio dei revisori dei conti Art.16 - Assemblea ordinaria degli iscritti Art.17 - Assemblea per l'approvazione dei conti Art.18 - Assemblea straordinaria Art.19 - Assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti Art.20 - Costituzione di nuovi collegi Art.21 - Fusione di collegi

  • Collegio nazionale dei periti agrari

    Art.22 - Collegio nazionale Art.23 - Consiglio del collegio nazionale Art.24 - Cariche del consiglio del collegio nazionale Art.25 - Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale Art.26 - Attribuzioni del consiglio nazionale Art.27 - Elezione del consiglio del collegio nazionale Art.28 - Incompatibilità Art.29 - Comunicazione delle decisioni

  • Albo ed elenco speciale: iscrizione, trasferimento, cancellazione

    Art.30 - Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale Art.31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione Art.32 - Iscrizione - Rigetto della domanda Art.33 - Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali. Trasferimenti Art.34 - Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale. Sospensione per morosità Art.35 - Reiscrizione Art.36 - Comunicazione delle deliberazioni del consiglio

  • Sanzioni disciplinari - Procedimento

    Art.37 - Responsabilità disciplinare Art.38 - Sanzioni disciplinari Art.39 - Comunicazione delle deliberazioni del consiglio Art.40 - Censura Art.41 - Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale. Sospensione cautelare Art.42 - Radiazione Art.43 - Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale Art.44 - Fatti costituenti reato Art.45 - Prescrizione Art.46 - Competenza Art.47 - Apertura del procedimento disciplinare Art.48 - Svolgimento del procedimento disciplinare Art.49 - Notificazioni delle decisioni Art.50 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio Art.51 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale Art.52 - Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione Art.53 - Reiscrizione dei radiati

  • Impugnazioni

    Art.54 - Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonché in materia elettorale e disciplinare Art.55 - Poteri del consiglio del collegio nazionale Art.56 - Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale Art.57 - Irricevibilità del ricorso Art.58 - Esame del ricorso Art.59 - Decisione del ricorso Art.60 - Ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale

  • Onorari, indennità e spese

    Art.61 - Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese Art.62 - Restituzione di atti e documenti

  • Disposizioni finali e transitorie

    Art.63 - Riscossione dei contributi Art.64 - Personale del collegio nazionale e dei collegi locali Art.65 - Già abilitati all'esercizio professionale Art.66 - Regolamento di esecuzione

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